Una delle prospettive contemporanee che più si avvicinano a un approccio etnosemiotico al diritto è quella del pluralismo giuridico. Giuditta Bassano individua in questo orientamento una delle direzioni più interessanti per comprendere il modo in cui le norme si distribuiscono e operano all’interno dei gruppi sociali.
Il concetto viene introdotto dall’antropologo e giurista Leopold Pospisil, che mette in discussione una concezione ristretta della legge limitata agli ordinamenti statali. Secondo questa impostazione, le “leggi” in senso esteso possono essere riconosciute attraverso alcune caratteristiche fondamentali: un’origine legata a una fonte di autorità, un intento di applicazione universale, un carattere vincolante espresso attraverso l’“obligatio” e la presenza di una sanzione. Quest’ultima, osserva Bassano riportando la posizione di Pospisil, non deve necessariamente assumere una forma giuridica formale, ma può essere anche morale o psicologica.
Da queste premesse deriva una conseguenza rilevante: la legge non esiste soltanto sotto forma di codici e istituzioni statali, ma può manifestarsi a differenti livelli di generalità. Per Pospisil possiedono infatti uno statuto legale anche sistemi di pratiche e norme che regolano la vita di gruppi specifici. Bassano cita come esempio le norme che possono vigere all’interno di un’organizzazione criminale, le quali, pur non appartenendo a un ordinamento ufficiale, esercitano una funzione normativa effettiva.
L’attenzione si sposta così dal diritto come sistema unitario al diritto come pluralità di forme normative. In questa prospettiva, assume particolare rilievo il rapporto tra norme e valori. Pospisil osserva come, nelle culture occidentali, la legge sia spesso associata a una forte connotazione morale, una caratteristica che non può essere considerata universale e che distingue molte società occidentali da altri contesti culturali.
Su queste basi si sviluppa il pluralismo giuridico propriamente detto. L’idea centrale è che un gruppo sociale o una collettività non siano regolati da un unico sistema normativo, ma da una pluralità di sistemi che possono coesistere, sovrapporsi o entrare in tensione reciproca. Accanto alle norme emanate dalle istituzioni statali possono quindi operare sistemi normativi alternativi o informali, dotati di una propria efficacia regolativa.
L’interesse della ricerca sul pluralismo giuridico riguarda proprio queste relazioni. Si tratta di comprendere quale sia la natura di tali sistemi normativi, come si influenzino reciprocamente e come i membri di una comunità affrontino le inevitabili sovrapposizioni tra norme differenti che prescrivono, autorizzano o vietano determinate condotte.
È per questa ragione che Giuditta Bassano riconosce nel pluralismo giuridico una prospettiva particolarmente vicina a una considerazione etnosemiotica del diritto. L’attenzione non è rivolta soltanto alle norme formalmente codificate, ma ai processi attraverso cui diverse forme di normatività organizzano concretamente la vita sociale, producendo significati, valori e modalità di comportamento all’interno di specifici contesti culturali.
Riferimento bibliografico:
Giuditta Bassano, «Tra semiotica del diritto ed etnosemiotica: una ripresa», in Cura del senso e critica sociale. Ricognizione della semiotica italiana, Mimesis, 2022.